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Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”
Con la Delibera 363/2021/R/rif l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto, per gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti dichiarati “aggiuntivi” ai sensi della medesima delibera, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet i criteri principali alla base dell’individuazione dei corrispettivi di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e della forsu. Ottemperando all’art. 6 della Delibera 363/2021/R/rif, la Regione Lombardia, con Delibera di Giunta n. 5777/2021, ha dichiarato tutti gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e della forsu lombardi come “aggiuntivi”, tenuto conto dell’autosufficienza impiantistica e della competitività che caratterizza il mercato lombardo e riservando la possibilità di rivedere tale disposto in sede di aggiornamento biennale delle tariffe, a seguito dell’eventuale modificarsi delle condizioni di mercato e dell’adozione del Piano Nazionale di Gestione Rifiuti. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 24 della Delibera 363/2021/R/rif, Acinque Ambiente in qualità di gestore di impianti di chiusura del ciclo “aggiuntivi”, è tenuta ad applicare condizioni di conferimento non discriminatorie, in conformità con la normativa vigente, e a rendere noti i criteri principali alla base della individuazione dei corrispettivi di accesso. Per quel che riguarda i principali criteri di definizione dei corrispettivi di accesso, possono essere principalmente ricondotti ai seguenti elementi:
  • Durata e Quantità contrattuali: i corrispettivi applicati tengono conto della durata contrattuale – ovvero del periodo di tempo per cui il conferitore richiede il servizio di trattamento dei rifiuti – nonché della periodicità dei carichi – inteso nel senso della numerosità dei conferimenti – e delle quantità conferite – complessive e nei diversi periodi;
  • Caratteristiche dei rifiuti da smaltire: i corrispettivi applicati possono variare in funzione della qualità e delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trattati – in particolare il potere calorifico – che possono determinare eventuali specifici trattamenti aggiuntivi, con maggiori o minori scarti e scorie a valle, oltre ad impattare sulla capacità massima degli impianti espressa in termini di carico termico;
  • Full cost recovery: i corrispettivi di accesso applicati devono, complessivamente, garantire la copertura integrale dei costi e l’equilibrio economico finanziario, anche su un orizzonte pluriennale dell’impianto e della sua gestione;
  • Analisi e valutazioni di mercato: i corrispettivi applicati tengono conto del trend dei prezzi osservati sul mercato – oltre che dell’inflazione – e previsto a tendere per le tipologie i rifiuti interessate.
Queste informazioni, insieme alle altre, saranno valutate anche in relazione alla residua capacità disponibile dell’impianto al momento della richiesta del servizio di trattamento nonché ad elementi volti a considerare la complessiva affidabilità del conferente.